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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Art. 1 studente alla riservatezza.
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MANCANZA |
ORGANO |
SANZIONI |
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ART.1 |
- Mancanze nei doveri scolastici: ritardi e assenze finalizzati ad evitare verifiche, negligenza abituale - Comportamento volto a disturbare il corretto svolgimento della lezione |
Docente, sentite le motivazioni dell’alunno. Capo d’Istituto e/o Consiglio di classe in caso di sospensione |
1. Richiamo verbale 1. Nota sul registro 1. Convocazione dei genitori
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ART.2 |
- Offese al decoro personale, alla morale, alla religione e alle istituzioni - Linguaggio volgare, offensivo, ingiurioso - Comportamento irrispettoso nei confronti di compagni, docenti e personale ATA |
Il Preside, sentito il parere del CCC di classe, sentite le parti in causa convoca il CC ai fini della valutazione dell’atto e della eventuale sanzione. |
1. Scuse pubbliche 2. Convocazione dei genitori 3. Nota scritta sul registro 4. Convocazione del CC che delibera l’eventuale sospensione |
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ART.3 |
- Comportamento irrispettoso continuato collettivo |
Consiglio di Classe
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1. Pulizia di locali scolastici e servizi per la comunità scolastica 2.Eventuale delibera di non partecipazione ai viaggi d’istruzione |
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ART.4 |
-Non osservanza del divieto di fumo nei locali scolastici |
Alunni e docenti e personale della scuola |
1. Versamento di una ammenda di € 10,00 |
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ART.5 |
-Uso negligente dei sussidi didattici con danni all’ Amministrazione - Mancato rispetto degli ambienti - Mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza |
Il preside, sentito il Coordinatore, l’RSPP e sentite le motivazioni dell’alunno |
1.In caso di provata volontarietà del gesto, risarcimento del danno
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ART.6
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- Atti violenti e forme d’intimidazione non perseguibili penalmente |
DS e/o Consiglio di Classe, sentite le parti in causa dapprima in via riservata poi con i rispettivi genitori |
1. Scuse pubbliche 2. Convocazione dei genitori 3. Eventuale sospensione |
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ART.7 |
- Atti perseguibili penalmente |
DS e il Consiglio di Classe |
1 Convocazione dei genitori 2. Denuncia alla competente autorità giudiziaria 3. Sospensione dalle lezioni |
Art. 13 - Assemblee
Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli artt. 13
e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n° 297.
Esse saranno richieste e comunicate con almeno cinque giorni di
anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno. In caso di eccezionale
gravità sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere
un'assemblea di classe o di istituto straordinaria.
I vari tipi di assemblea sono considerati attività scolastica a tutti
gli effetti.
Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i
docenti che lo desiderano.
Le ore di assemblea di classe, previste dalle norme vigenti, sono due
al mese. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni(maggio).
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali,
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi
parallele.
Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie
tramite gli alunni.
Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico
particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli
studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato
degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea si
assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante
gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio
degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il
comitato studentesco di istituto. Esso è l'organo di raccordo tra gli
studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto.
Art. 16
Le assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - si richiedono e si
svolgono a norma dell'art. 15 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297.
La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il
Dirigente. Alle assemblee dei genitori - di classe e di Istituto -
possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti
rispettivamente dell'Istituto e delle classi. Su temi specifici di
particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea puo'
espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un
suo delegato. Gli organismi rappresentativi dei genitori, d'intesa con
il Dirigente e con le altre componenti della scuola, possono indire al
massimo due assemblee di Istituto durante l'anno scolastico,
eventualmente aperte all'intervento di esterni.
Art. 17
Il Comitato dei genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti
di classe e membri del Consiglio di Istituto, è il momento di raccordo
organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi
della scuola (Dirigente, consigli di classe, Consiglio di Istituto,
collegio dei docenti, assemblea del personale ATA). Le riunioni del
Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla
partecipazione degli altri genitori. Possono, altresì, partecipare con
facoltà di intervento ma senza diritto di voto, gli studenti, i docenti,
il personale A.T.A., oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica.
. 18 Art COMITATO RISTRETTO DEI GENITORI
E’ istituito un comitato ristretto dei genitori formato da tre
rappresentanti dei genitori degli alunni del biennio e tre
rappresentanti dei genitori degli alunni del triennio nominati
all’inizio di ogni anno dalle rispettive assemblee. Tale organo, nel
rispetto delle competenze del comitato dei genitori, ha la funzione di
raccordo con gli altri organi e di impegno più immediatamente
operativo per la soluzione delle diverse problematiche dell’istituto
sulle quali è utile il coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei
genitori. Il comitato ristretto è coordinato dal presidente del
Consiglio di Istituto e di esso fanno parte di diritto gli altri
componenti del Consiglio di Istituto eletti in rappresentanza dei
genitori.
Gli Organi Collegiali
In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della
istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998
(dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)
continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n°
297/94.
Art. 19
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente
successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità
competente, è disposta dal Dirigente.
Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio
stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di
almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 20
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal dirigente
ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio
medesimo, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio
segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti
presenti nel Consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il
Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la
metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più
anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice
presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le
stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le funzioni di
Segretario saranno svolte da ciascun membro del Consiglio, a rotazione,
seguendo l'ordine alfabetico.
Art. 21
Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi
adempimenti, a cura della Segreteria della scuola. La pubblicità degli
atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della
Scuola, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario
del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio
medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne dispone
l'affissione immediata e ne attesta in calce ad essa la data.
L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla
relativa seduta del Consiglio.
Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti
giorni.
Art. 22
I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati
nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi
membro del Consiglio che ne faccia richiesta,
In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio,
quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i
componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.
Art. 23
La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto,
Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni
rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli
membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso,
all'albo; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli
argomenti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono.
La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con
una circolare interna.
Art. 24
Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel
tempo. Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, una volta al
mese. Al termine di ciascuna seduta viene sommariamente indicato dal
Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del
giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il
compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio.
Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della
collaborazione del Personale di segreteria della scuola.
I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art.. 5 del D. L.vo n°
297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno
scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe,
da lui delegato. Possono essere convocati consigli di classe
straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del
Consiglio, escluso dal computo il Presidente.
Art. 25
Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo
nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali,
entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.
Art. 26
Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto
a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta
Formativa.
Diritti di informazione
Art. 27
La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione,
purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione
dei simboli dei partiti politici.
Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.
Art. 28
Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli
Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del
Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni sindacali.
Art. 29
E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o
servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.
Art. 30
La fotocopiatrice può essere utilizzata da tutte le componenti della
scuola per motivi esclusivamente didattici e richiesta solo dai
docenti.
Art. 31
La scuola, che non può essere responsabile dei beni e degli oggetti
lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, dovrà sviluppare,
attraverso iniziative idonee, il senso comune di responsabilità,
approntando, comunque, tutte le necessarie misure cautelative.
Art. 32
Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino
casi suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze
del Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più
ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al
fine di responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione
del principio di autodisciplina.
Inserire sanzioni previste per comportamenti scorretti’’’’
Art. 34
Il funzionamento della Biblioteca e dei Laboratori è disciplinato dai
rispettivi regolamenti affissi all’ingresso dei locali stessi.
Disposizioni finali
Art. 35
Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione.
Inoltre, all'inizio di ogni anno di corso sarà cura dei docenti leggere
e illustrare agli studenti il presente Regolamento, insieme al P.O.F.,
che sarà distribuito annualmente alle componenti scolastiche.
Art. 36
Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte
possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima della
scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.
Spezzano, li 28/12/2008
F.to
IL PRESIDENTE DEL C.d.I. IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Franco Amato Prof. Antonio Scalcione
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE Liceo Scientifico "V. Bachelet"Via Nazionale
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) |