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                                  REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE

Liceo Scientifico  "V. Bachelet"

Via Nazionale -87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) (Tel e Fax 0981/953570)

sede associata I.P.A.

CODICE MECCANOGRAFICO CSIS05300V C.F. 88001870786

csi05300V@istruzione.it     www.liceospezzano.it

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

Art. 1

Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"  di Spezzano Albanese e sede associata Ipa di Spezzano i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. 24/6/1998, n° 249. Essi sono i tre articoli che seguono.

Art. 2 - Vita della comunita' scolastica

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 3 - Diritti

1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello

studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti, con modalità previste dal presente Ordinamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione diretta e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.
10. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E' favorito, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 4 - Doveri

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal  regolamento specificamente predisposto secondo le norme vigenti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.


Orari Assenze Giustificazioni

Art. 5 


L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni (dalle ore 8.10 alle ore 8.20). Il suono della campanella delle ore 8.20 segna l'inizio della prima ora di lezione; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre  dieci minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica; l'insegnante della prima ora, per delega del Dirigente,  consente l'ingresso fino alle ore 8.30 per non più di tre volte, al terzo ritardo avverte l’alunno che al prossimo ritardo dovrà attendere il termine della prima ora per entrare ed annota sul registro di classe il relativo provvedimento. I ritardi oltre questo limite(8,30), non più di cinque a quadrimestre, comportano l'ingresso sempre alla seconda ora previa autorizzazione da parte del dirigente o dal un suo delegato.
In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione.

Art. 6

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative, per coloro che le scelgono, e la Religione Cattolica per chi di tale insegnamento si avvale. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione.
Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni.

Art. 7 - Uscite anticipate

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della terza ora di lezione; i minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente o da un suo delegato.

Art. 8 - Assenze

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci.
Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni  previo rilascio da parte della famiglia di  dichiarazione di conoscenza di tale possibilità riconosciuta all’alunno maggiorenne.
Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.
Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni; di ogni assenza, comunque, a qualunque titolo dovuta, va presentata per iscritto la motivazione sul libretto delle giustificazioni. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti delle ultime tre classi.

Art. 9 

In ossequio alle leggi dello Stato (divieto di "fumare" nei locali pubblici), per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici al chiuso (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.) ed in cortile, quando sono in corso di svolgimento le lezioni di educazione fisica. Tutti sono obbligati a ottemperare a tale direttiva. Nei piani sono affissi i relativi cartelli di divieto e sono stati individuati gli appositi docenti incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni, che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare. Durante l’attività didattica è fatto divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari.

Art. 10 

Durante le normali ore di lezione nessun alunno, tranne quelli che hanno Educazione Fisica, può stare in cortile o in palestra. Le attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica hanno inizio, in genere, contestualmente alle altre lezioni.

Art. 11 

Per delibera del Consiglio di Istituto, ogni classe è responsabile in solido delle proprie aule, in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili. Allo stesso modo sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano. Gli eventuali danni, pertanto, saranno addebitati agli studenti o gli interessati ne cureranno la pulizia.

Art. 12

Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e pienamente responsabile, rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi né in cortile né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori. Inoltre, va rispettata da tutti - studentesse e studenti - la distinzione tra bagni maschili e femminili.



 

REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI

In caso di atti posti in essere in contrasto con i doveri  di cui all’art. 4 e comunque di comportamenti scorretti da parte degli alunni saranno applicati i seguenti criteri per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari:

 

 

MANCANZA

ORGANO
COMPETENTE

SANZIONI

ART.1

- Mancanze nei doveri scolastici:   ritardi e assenze finalizzati ad evitare verifiche, negligenza abituale

- Comportamento volto a disturbare il corretto svolgimento della lezione

Docente, sentite le motivazioni dell’alunno.

Capo d’Istituto e/o

Consiglio di classe in caso di sospensione

1. Richiamo verbale

1. Nota sul registro

1. Convocazione dei genitori

 

ART.2

- Offese al decoro personale, alla    morale, alla religione e alle      istituzioni

-  Linguaggio volgare, offensivo,

    ingiurioso

-  Comportamento irrispettoso nei confronti di compagni, docenti e personale ATA

Il Preside, sentito il parere del CCC di classe, sentite le parti in causa convoca il CC ai fini della valutazione dell’atto e della eventuale sanzione.

1. Scuse pubbliche

2. Convocazione dei

    genitori

3. Nota scritta sul  registro

4. Convocazione del  CC che delibera l’eventuale  sospensione

ART.3

- Comportamento irrispettoso

   continuato   collettivo

Consiglio di Classe

 

1. Pulizia di locali  scolastici  e   servizi  per la comunità  

  scolastica

2.Eventuale delibera di non

   partecipazione  ai viaggi

  d’istruzione

ART.4

-Non osservanza del divieto di fumo nei locali scolastici

Alunni e docenti e personale della scuola

1. Versamento di una  ammenda di € 10,00 

ART.5

-Uso negligente dei sussidi didattici con   danni all’ Amministrazione

- Mancato rispetto degli ambienti

- Mancata osservanza delle

  disposizioni   sulla sicurezza

Il preside, sentito il Coordinatore, l’RSPP e

sentite le motivazioni dell’alunno

1.In caso di provata

  volontarietà del gesto,

   risarcimento del danno

 

ART.6

 

- Atti violenti e forme d’intimidazione non

  perseguibili penalmente

DS e/o Consiglio di Classe, sentite le parti in causa dapprima in via riservata poi con i rispettivi genitori

1. Scuse pubbliche

2. Convocazione dei genitori

3. Eventuale sospensione

ART.7

- Atti perseguibili penalmente

DS e il Consiglio di Classe

1 Convocazione dei genitori

2. Denuncia alla competente

    autorità giudiziaria

3. Sospensione dalle lezioni


Art. 13 - Assemblee

Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli artt. 13 e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n° 297.
Esse saranno richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno. In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere un'assemblea di classe o di istituto straordinaria.
I vari tipi di assemblea sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti.
Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano.
Le ore di  assemblea di classe, previste dalle norme vigenti, sono due al mese. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni(maggio).
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie tramite gli alunni.
Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto. Esso è l'organo di raccordo tra gli studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto.

Art. 16

Le assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - si richiedono e si svolgono a norma dell'art. 15 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297.
La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente. Alle assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente dell'Istituto e delle classi. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea puo' espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un suo delegato. Gli organismi rappresentativi dei genitori, d'intesa con il Dirigente e con le altre componenti della scuola, possono indire al massimo due assemblee di Istituto durante l'anno scolastico, eventualmente aperte all'intervento di esterni.

Art. 17

Il Comitato dei genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe e membri del Consiglio di Istituto, è il momento di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della scuola (Dirigente, consigli di classe, Consiglio di Istituto, collegio dei docenti, assemblea del personale ATA). Le riunioni del Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla partecipazione degli altri genitori. Possono, altresì, partecipare con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, gli studenti, i docenti, il personale A.T.A., oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica.

. 18 Art COMITATO RISTRETTO DEI GENITORI

E’ istituito un comitato ristretto dei genitori formato da tre rappresentanti dei genitori degli alunni del biennio e tre rappresentanti dei genitori degli alunni del triennio nominati all’inizio di ogni anno dalle rispettive assemblee. Tale organo, nel rispetto delle competenze del comitato dei genitori, ha la funzione di raccordo  con gli altri organi e di  impegno più immediatamente operativo per la soluzione delle diverse problematiche dell’istituto sulle quali è utile il coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei genitori. Il comitato ristretto è coordinato dal presidente del Consiglio di Istituto e di esso fanno parte di diritto gli altri componenti del Consiglio di Istituto eletti in rappresentanza dei genitori.

Gli Organi Collegiali

In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n° 297/94.

Art. 19

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente.
Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 20

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da ciascun membro del Consiglio, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 21

Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne dispone l'affissione immediata e ne attesta in calce ad essa la data.
L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.

Art. 22

I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta, 
In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 23

La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.

Art. 24

Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo. Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, una volta al mese. Al termine di ciascuna seduta viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio.
Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.
I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art.. 5 del D. L.vo n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati consigli di classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente.

Art. 25

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Art. 26

Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa.

Diritti di informazione

Art. 27

La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici.
Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.

Art. 28

Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni sindacali.

Art. 29

E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Art. 30

La fotocopiatrice può essere utilizzata da tutte le componenti della scuola per motivi  esclusivamente didattici e richiesta solo dai docenti.

 

Art. 31

La scuola, che non può essere responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, dovrà sviluppare, attraverso iniziative idonee, il senso comune di responsabilità, approntando, comunque, tutte le necessarie misure cautelative.


 

Art. 32

Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze del Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del principio di autodisciplina.
Inserire sanzioni previste per comportamenti scorretti’’’’
Art. 34

Il funzionamento della Biblioteca e dei Laboratori  è disciplinato dai rispettivi regolamenti affissi all’ingresso dei locali stessi.

Disposizioni finali

Art. 35

Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione.
Inoltre, all'inizio di ogni anno di corso sarà cura dei docenti  leggere e illustrare agli studenti il presente Regolamento, insieme al P.O.F., che sarà distribuito annualmente alle componenti scolastiche.

Art. 36

Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima della scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.


 

Spezzano, li 28/12/2008

F.to
IL PRESIDENTE DEL C.d.I.                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 

Prof. Franco Amato                                                              Prof. Antonio Scalcione

 

 

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