MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Statuto delle Studentesse e degli Studenti
D.
P. R. n. 249 del 24 giugno 1998
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio
1998, n. 175)
La scuola è luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo
con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si
basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di
ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e
sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la
solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.
Lo studente ha diritto di essere
informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.
Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Nei casi in cui una decisione
influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità
possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.
Gli studenti hanno diritto alla
libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento
e delle esigenze di vita degli studenti.
Gli studenti stranieri hanno diritto
al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
1.
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e
un servizio educativo-didattico di qualità;
2.
offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
3.
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
4.
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
5.
la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
6.
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
La scuola garantisce e disciplina nel
proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
I regolamenti delle singole
istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle
scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex
studenti e con le loro associazioni.
Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei
confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
Nell'esercizio dei loro diritti e
nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere
un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
Gli studenti sono tenuti ad osservare
le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti
dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti a utilizzare
correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
I provvedimenti disciplinari hanno
finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è
personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata,
né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che
comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre
adottati da un organo collegiale.
Il temporaneo allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento deve
essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In
tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per
quanto possibile il disposto del comma 8.
Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Per l'irrogazione delle sanzioni di
cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
Contro le sanzioni disciplinari
diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli
studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
L'organo di garanzia di cui al comma 2
decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
Il dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio
scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità
morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
I regolamenti delle scuole e la carta
dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
Del presente regolamento e dei
documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
È abrogato il capo III del R.D. 4
maggio 1925, n. 653.